“Spesometro”: obbligo per i curatori fallimentari solo per le operazioni compiute durante il fallimento

20 Dicembre 2011

Relativamente alla scadenza del 31.12.2011 attinente al cosiddetto "spesometro" (art. 21 D.l. n. 78 del 31 maggio 2010) e relativo all' obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per l'anno 2010, si è constatato che la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 24/E del 30.05.2011, ha individuato fra i soggetti obbligati all'invio dei dati anche "i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa".

Relativamente alla scadenza del 31.12.2011 attinente al cosiddetto "spesometro" (art. 21 D.l. n. 78 del 31 maggio 2010) e relativo all' obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per l'anno 2010, si è constatato che la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 24/E del 30.05.2011, ha individuato fra i soggetti obbligati all'invio dei dati anche "i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa".

In realtà l'art. 21 suindicato rinvia ad un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate quanto all'individuazione delle modalità e dei termini d'invio delle comunicazioni. Testualmente:“Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”
Deve precisarsi che l'identificazione dei soggetti passivi dell'obbligo non è certo materia soggetta a disciplina regolamentare, e infatti nello specifico il rinvio all'emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attiene solo alle “modalità e termini”. Sarebbe stato dunque a dir poco singolare se il legislatore avesse rinviato al regolamento l'identificazione dei soggetti passivi, essendo riservata questa attività alla potestà impositiva propria del legislatore e non all'attività regolamentare dell'Amministrazione Finanziaria.
Pertanto a nulla vale il rilievo, già formulato da qualcuno, secondo cui, trattandosi di adempimenti in materia di IVA, questi incomberebbero al curatore fallimentare, così come avviene per gli obblighi di emissione e di registrazione delle fatture.
L'art. 74-bis del D.P.R. n. 633/1972, infatti, individua atti specifici come oggetto degli obblighi del curatore e non dispone invece una sostituzione generica del curatore fallimentare in tutti gli adempimenti ai fini IVA.
Pertanto è ragionevole concluderne che, in relazione allo “spesometro”, rimanga in capo al curatore l'obbligo di comunicazione telematica solo per le operazioni compiute dopo il fallimento.

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