“Spesometro”: obbligo per i curatori fallimentari solo per le operazioni compiute durante il fallimento
20 Dicembre 2011
Relativamente alla scadenza del 31.12.2011 attinente al cosiddetto "spesometro" (art. 21 D.l. n. 78 del 31 maggio 2010) e relativo all' obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per l'anno 2010, si è constatato che la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 24/E del 30.05.2011, ha individuato fra i soggetti obbligati all'invio dei dati anche "i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa".
In realtà l'art. 21 suindicato rinvia ad un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate quanto all'individuazione delle modalità e dei termini d'invio delle comunicazioni. Testualmente:“Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.” |