Assunzione di lavoratori in mobilità e benefici contributivi

18 Novembre 2011

È esclusa per l'affittuario la possibilità di accedere ai benefici contributivi per i lavoratori collocati in mobilità. L'art. 8 l. 223/1991 disciplina il collocamento dei lavoratori in mobilità e i conseguenti benefici contributivi di cui il datore di lavoro può usufruire quando assume a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori collocati in mobilità ed iscritti nelle c.d. “liste di mobilità”.

È esclusa per l'affittuario la possibilità di accedere ai benefici contributivi per i lavoratori collocati in mobilità.

L'art. 8 l. 223/1991 disciplina il collocamento dei lavoratori in mobilità e i conseguenti benefici contributivi di cui il datore di lavoro può usufruire quando assume a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori collocati in mobilità ed iscritti nelle c.d. “liste di mobilità”.
La finalità di tale disciplina è evidentemente quella di favorire la ricollocazione dei lavoratori, concedendo sgravi (art. 8, comma 2) e benefici (art. 8, comma 4 e 4 bis).
Il godimento di tali benefici è stato oggetto di ampio dibattito nel corso degli anni e l'INPS, il Ministero del Lavoro e la giurisprudenza sono ripetutamente intervenuti, assumendo spesso criteri interpretativi assai discordi.
Inizialmente, infatti, l'Inps, con la circolare n. 239 del 1° agosto 1994, aveva assunto un orientamento molto conservativo e restrittivo.
Successivamente, con direttiva del 28 aprile 1999, integrata con la direttiva dell'11 maggio 1999, il Ministro del Lavoro aveva provveduto ad individuare i criteri per l'accesso alle agevolazioni contributive, e, con interpretazione finalizzata alla salvaguardia più ampia possibile dell'occupazione, aveva cercato di favorire il riconoscimento di tali benefici.
L'indirizzo più favorevole del Ministero fu poi fatto proprio anche dall'INPS, con circolare 1 giugno 1999.
La giurisprudenza intervenuta sul punto (fra le tante, Cass. n. 15652/2001; Cass. n. 16444/2003) ha invece assunto un orientamento assai restrittivo, tale da costringere l'Istituto ad emanare una nuova circolare, la n. 109 del 24 giugno 2003, con cui ha mutato sostanzialmente le posizioni precedentemente espresse in materia.
In particolare, con tale circolare, l'INPS ha escluso espressamente la spettanza degli sgravi contributivi in ipotesi di trasferimento d'azienda, argomentando che in tale ipotesi “risulta escluso ab origine uno dei presupposti per il godimento dei benefici in esame, ovverossia l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro…”.
Siccome l'orientamento giurisprudenziale appare consolidato (vedasi, da ultimo, Cass. n. 18309/2011), esso deve ritenersi quale punto di riferimento per tutti gli operatori del settore.
Spesso, invece, disinvolti consulenti sembrano dimenticarsene, esponendo il nuovo operatore a sanzioni da parte dell'Istituto Previdenziale.
Giova osservare, da ultimo, che nemmeno il riferimento alle assunzioni ai sensi dell'art. 47, comma 5, l. 428/1990 sembra giustificare la concessione degli sgravi: l'effetto “derogatorio” affidato all'accordo sindacale ha infatti esclusivamente valenza nel rapporto tra nuovo datore di lavoro e lavoratori e non può dunque valere quale “grimaldello” per l'ottenimento dei benefici contributivi.

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