Esdebitazione: limiti alla concessione dell’istituto

La Redazione
13 Gennaio 2014

Il dettato normativo contenuto al comma 2 dell'art. 142 l. fall., secondo il quale, “l'esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali” deve essere interpretato nel senso che per la concessione dell'esdebitazione, oltre ai presupposti contenuti al primo comma, è necessario che ogni singolo creditore sia stato, almeno parzialmente, soddisfatto dal fallito.

Il dettato normativo contenuto al comma 2 dell'art. 142 l. fall., secondo il quale, “l'esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali” deve essere interpretato nel senso che per la concessione dell'esdebitazione, oltre ai presupposti contenuti al primo comma, è necessario che ogni singolo creditore sia stato, almeno parzialmente, soddisfatto dal fallito.

Spetta al giudice del merito ed al suo prudente apprezzamento accertare se e quando i riparti realizzati siano atti ad integrare quella “parzialità dei pagamenti” richiesta per accedere al beneficio dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.