Esdebitazione: limiti alla concessione dell’istituto
13 Gennaio 2014
Il dettato normativo contenuto al comma 2 dell'art. 142 l. fall., secondo il quale, “l'esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali” deve essere interpretato nel senso che per la concessione dell'esdebitazione, oltre ai presupposti contenuti al primo comma, è necessario che ogni singolo creditore sia stato, almeno parzialmente, soddisfatto dal fallito. Spetta al giudice del merito ed al suo prudente apprezzamento accertare se e quando i riparti realizzati siano atti ad integrare quella “parzialità dei pagamenti” richiesta per accedere al beneficio dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall. |