Prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato

La Redazione
15 Gennaio 2014

Prima dell'introduzione dell'art. 182-quater, comma 1, l. fall., i debiti che l'impresa ha contratto nel corso dell'esecuzione del concordato, in caso di successiva risoluzione della procedura e dichiarazione di fallimento, avevano natura concorsuale, in base alla previsione dell'art. 111 l. fall. che limitava la prededuzione ai crediti sorti in funzione o in occasione di una procedura concorsuale.

Prima dell'introduzione dell'art. 182-quater, comma 1, l. fall., i debiti che l'impresa ha contratto nel corso dell'esecuzione del concordato, in caso di successiva risoluzione della procedura e dichiarazione di fallimento, avevano natura concorsuale, in base alla previsione dell'art. 111 l. fall. che limitava la prededuzione ai crediti sorti in funzione o in occasione di una procedura concorsuale.
La norma di cui all'art. 182-quater l. fall., che prevede la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato preventivo, ha carattere speciale rispetto alla regola di portata generale della non prededuzione dei crediti contratti dall'impresa dopo l'omologazione del concordato preventivo, e non ha pertanto portata retroattiva.

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