Concordato: necessario il contraddittorio con la controparte in bonis per lo scioglimento/sospensione di un contratto pendente

La Redazione
16 Gennaio 2014

L'instaurazione del contradditorio per l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione è da considerarsi necessaria anche se l'art. 169 bis l. fall. non la richiede espressamente.

L'instaurazione del contradditorio per l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione è da considerarsi necessaria anche se l'art. 169 bis l. fall. non la richiede espressamente.
Questo in virtù dei principi costituzionali sul giusto processo, nel rispetto dei quali, ogniqualvolta vi sia un provvedimento atto a dirimere un contrasto tra contrapposte posizioni soggettive, il contradditorio dovrà essere esteso a coloro che saranno i destinatari degli effetti della decisioni.
Trattandosi di una tipologia dei provvedimenti avente effetti definitivi nei confronti del contraente in bonis, non è pertanto applicabile la disciplina relativa ai provvedimenti cautelari ex art. 669 bis ss. c.c. in quanto opera un compressione del diritto di difesa non accettabile.

Sullo stesso argomento leggi anche:
Corte d'Appello di Venezia - 20 novembre 2013
Tribunale di Torino - 19 luglio 2013
Tribunale di Novara - 4 aprile 2013
Tribunale di Piacenza - 4 aprile 2013

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