Fallimento: accantonamenti per i creditori opponenti e misure cautelari

La Redazione
16 Gennaio 2014

La disciplina di cui all'art. 113, n. 2, l. fall. (per cui nell'ambito delle ripartizioni parziali dell'attivo devono essere disposti accantonamenti in favore dei creditori opponenti per i quali siano state disposte misure cautelari) va intesa nel senso che il ricorso volto a ottenere le relative misure è ammissibile solo ove presentato in epoca anteriore alla declaratoria di esecutorietà del piano di riparto parziale cui tale ricorso fa riferimento.

La disciplina di cui all'art. 113, n. 2, l. fall. (per cui nell'ambito delle ripartizioni parziali dell'attivo devono essere disposti accantonamenti in favore dei creditori opponenti per i quali siano state disposte misure cautelari) va intesa nel senso che il ricorso volto a ottenere le relative misure è ammissibile solo ove presentato in epoca anteriore alla declaratoria di esecutorietà del piano di riparto parziale cui tale ricorso fa riferimento.

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