Preconcordato, continuità aziendale e sospensione/scioglimento dei contratti pendenti

La Redazione
16 Gennaio 2014

Lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti possono essere richiesti dal debitore anche in caso di deposito di domanda di concordato c.d. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. Spetta al Tribunale, chiamato ad accordare il beneficio, l'attenta valutazione dell'effettiva inutilità per la procedura della prosecuzione dei contratti pendenti, e tale valutazione è impossibile in assenza di elementi di giudizio quali la tipologia di concordato che il debitore intende proporre, l'esposizione della situazione economica aggiornata, l'incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario.

Lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti possono essere richiesti dal debitore anche in caso di deposito di domanda di concordato c.d. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. Spetta al Tribunale, chiamato ad accordare il beneficio, l'attenta valutazione dell'effettiva inutilità per la procedura della prosecuzione dei contratti pendenti, e tale valutazione è impossibile in assenza di elementi di giudizio quali la tipologia di concordato che il debitore intende proporre, l'esposizione della situazione economica aggiornata, l'incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario.

Sullo stesso argomento vedi anche:
Tribunale di Catanzaro - 23 gennaio 2013

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