Preconcordato, continuità aziendale e sospensione/scioglimento dei contratti pendenti

La Redazione
16 Gennaio 2014

L'istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso può essere presentata sia con la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che in quella di concordato con riserva. L'accentuato favor del legislatore per le soluzioni concordatarie si estende anche alla recentissima figura del concordato con riserva, anche perché, proprio in relazione a quest'ultima forma di soluzione “negoziata in itinere” della crisi d'impresa, lo scioglimento o la sospensione di determinati vincoli contrattuali potrebbe risultare funzionale all'elaborazione del piano definitivo ovvero ad approntare la necessaria liquidità ovvero ancora ad evitare l'aumento di spese in prededuzione.

L'istanza di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso può essere presentata sia con la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che in quella di concordato con riserva. L'accentuato favor del legislatore per le soluzioni concordatarie si estende anche alla recentissima figura del concordato con riserva, anche perché, proprio in relazione a quest'ultima forma di soluzione “negoziata in itinere” della crisi d'impresa, lo scioglimento o la sospensione di determinati vincoli contrattuali potrebbe risultare funzionale all'elaborazione del piano definitivo ovvero ad approntare la necessaria liquidità ovvero ancora ad evitare l'aumento di spese in prededuzione.

Sullo stesso argomento vedi anche:
Tribunale di Monza - 16 gennaio 2013

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