Sovraindebitamento: apertura della procedura di liquidazione, nomina del liquidatore e blocco delle azioni esecutive e cautelari
16 Gennaio 2014
Nella procedura di liquidazione del patrimonio di debitore in stato di sovra indebitamento, ex artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelare o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. |