Concordato con riserva e sospensione feriale dei termini

La Redazione
16 Gennaio 2014

La sospensione feriale dei termini non è applicabile al termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. in quanto tale applicazione si tradurrebbe nella dilatazione di termini che il legislatore ha stabilito come massimi e non ulteriormente prorogabili.

La sospensione feriale dei termini non è applicabile al termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall in quanto tale applicazione si tradurrebbe nella dilatazione di termini che il legislatore ha stabilito come massimi e non ulteriormente prorogabili.

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