Effetti del deposito della domanda di concordato sulle procedure esecutive e cautelari pendenti
16 Gennaio 2014
A norma dell'art. 168 l. fall., nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, a pena di nullità, nei confronti del patrimonio del debitore dalla data in cui questi abbia chiesto l'ammissione alla procedura concordataria e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.
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