Effetti del deposito della domanda di concordato sulle procedure esecutive e cautelari pendenti

La Redazione
16 Gennaio 2014

A norma dell'art. 168 l. fall., nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, a pena di nullità, nei confronti del patrimonio del debitore dalla data in cui questi abbia chiesto l'ammissione alla procedura concordataria e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

A norma dell'art. 168 l. fall., nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, a pena di nullità, nei confronti del patrimonio del debitore dalla data in cui questi abbia chiesto l'ammissione alla procedura concordataria e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Sullo stesso argomento vedi anche:
Tribunale di Milano - 30 maggio 2013

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