Concordato fallimentare: ammissibilità dello stralcio Iva nei limiti dell’art. 124, comma 3, l. fall. e relazione del professionista

La Redazione
16 Gennaio 2014

Nell'ambito della disciplina del concordato fallimentare non è previsto l'istituto della transazione fiscale, di cui all'art. 182-ter l. fall., con la conseguenza che l'unica norma di riferimento in relazione al trattamento da riservare ai creditori privilegiati rimane quella dell'art. 124, comma 3, l. fall., che pone, come limite esclusivo alla falcidia, la soddisfazione in misura non inferiore, in ragione della collocazione preferenziale, a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione, limite nel caso di specie pacificamente rispettato.

Nell'ambito della disciplina del concordato fallimentare non è previsto l'istituto della transazione fiscale, di cui all'art. 182-ter l. fall., con la conseguenza che l'unica norma di riferimento in relazione al trattamento da riservare ai creditori privilegiati rimane quella dell'art. 124, comma 3, l. fall., che pone, come limite esclusivo alla falcidia, la soddisfazione in misura non inferiore, in ragione della collocazione preferenziale, a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione, limite nel caso di specie pacificamente rispettato.

Il mancato deposito della relazione ex art. 124, comma 3, l. fall. trova giustificazione nella circostanza che l'attivo fallimentare è costituito esclusivamente da denaro che non necessità quindi di alcuna valutazione.

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