Concordato: prededuzione dei crediti professionali, scioglimento dei contratti pendenti e finanziamenti interinali

La Redazione
16 Gennaio 2014

Ritenuto che in seguito all'abrogazione della norma di cui all'art. 182-quater l. fall. richiamata anche dalla società ricorrente ma diversamente dall'interpretazione dalla stessa fornita nelle predette note, tutti i crediti di tali professionisti possono solo rientrare nell'art. 111, comma 2, l. fall., quali crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, ma ciò vale nell'ambito della successiva ed eventuale procedura fallimentare, con conseguente applicazione dei relativi principi che richiedono, quindi, la previa presentazione di una domanda di insinuazione al passivo che spetterà poi al G.D. valutare non solo nel “quantum”, ma anche nell'”an”, se cioè gli stessi possano effettivamente considerarsi “in funzione” e pertanto sorti per la buona riuscita/ammissione del concordato.

Ritenuto che in seguito all'abrogazione della norma di cui all'art. 182-quater l. fall. richiamata anche dalla società ricorrente ma diversamente dall'interpretazione dalla stessa fornita nelle predette note, tutti i crediti di tali professionisti possono solo rientrare nell'art. 111, comma 2, l. fall., quali crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, ma ciò vale nell'ambito della successiva ed eventuale procedura fallimentare, con conseguente applicazione dei relativi principi che richiedono, quindi, la previa presentazione di una domanda di insinuazione al passivo che spetterà poi al G.D. valutare non solo nel “quantum”, ma anche nell'”an”, se cioè gli stessi possano effettivamente considerarsi “in funzione” e pertanto sorti per la buona riuscita/ammissione del concordato; ritenuto che deve viceversa escludersi qualsiasi prededuzione di tali crediti nel concordato, ove vanno considerati crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c.; rilevato come peraltro tale principio vale in relazione ai crediti dei professionisti da ritenersi concorsuali, ex art. 184 l. fall., e non invece in relazione a quelli sorti dopo il deposito/pubblicazione della domanda, ove le prestazioni vengono rese successivamente e che quindi sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 184 l. fall. e devono essere pagati integralmente (si pensi appunto all'attestazione prevista dall'art. 182-quinquies, commi 1 e 4, l. fall., all'integrazione dell'attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall., al concordato in bianco, ecc..);



Ritenuto che tale (di scioglimento) può essere concessa attesa la convenienza e la congruità della richiesta rispetto al piano proposto con esclusione dei due contratti preliminari rispetto ai quali è stata trascritta domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. anteriormente al deposito/pubblicazione del ricorso; ritenuto che sul punto il Collegio condivide l'orientamento espresso in relazione all'art. 72 l. fall. dal più recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenze n.ri 15218/2010 e 16160/2010) in base al quale non è consentito al curatore sciogliersi dei contratti preliminari rispetto ai quali sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., impedendo quindi l'apprensione dei relativi beni all'attivo fallimentare; rilevato inoltre che l'art. 169-bis l. fall. non sembra affatto attribuire al giudice investito della procedura il potere di incidere, con prevalenza rispetto al giudice ordinario di cognizione ove sia già pendente una causa avente ad oggetto il medesimo contratto, sulla sorte dello stesso, con riconoscimento quindi al primo di una specie di competenza esclusiva, tanto più in assenza di qualsiasi contraddittorio con il terzo contraente, da ritenersi infatti non necessario; considerato invero che anche la determinazione dell'indennizzo dovuto al terzo contraente ex art. 169 bis l. fall. non deve essere stabilita dal Tribunale e/o dal G.D. […] se non ai fini del voto.

Il finanziamento delle spese di procedura non rientra nell'182-quater, comma 1, l. fall., bensì nell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. che richiede l'attestazione del professionista sulla funzionalità del finanziamento stesso alla miglior soddisfazione dei creditori.

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