Concordato: prededuzione dei crediti professionali, scioglimento dei contratti pendenti e finanziamenti interinali
16 Gennaio 2014
Ritenuto che in seguito all'abrogazione della norma di cui all'art. 182-quater l. fall. richiamata anche dalla società ricorrente ma diversamente dall'interpretazione dalla stessa fornita nelle predette note, tutti i crediti di tali professionisti possono solo rientrare nell'art. 111, comma 2, l. fall., quali crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, ma ciò vale nell'ambito della successiva ed eventuale procedura fallimentare, con conseguente applicazione dei relativi principi che richiedono, quindi, la previa presentazione di una domanda di insinuazione al passivo che spetterà poi al G.D. valutare non solo nel “quantum”, ma anche nell'”an”, se cioè gli stessi possano effettivamente considerarsi “in funzione” e pertanto sorti per la buona riuscita/ammissione del concordato; ritenuto che deve viceversa escludersi qualsiasi prededuzione di tali crediti nel concordato, ove vanno considerati crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.p.c.; rilevato come peraltro tale principio vale in relazione ai crediti dei professionisti da ritenersi concorsuali, ex art. 184 l. fall., e non invece in relazione a quelli sorti dopo il deposito/pubblicazione della domanda, ove le prestazioni vengono rese successivamente e che quindi sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 184 l. fall. e devono essere pagati integralmente (si pensi appunto all'attestazione prevista dall'art. 182-quinquies, commi 1 e 4, l. fall., all'integrazione dell'attestazione ex art. 161, comma 3, l. fall., al concordato in bianco, ecc..);
Il finanziamento delle spese di procedura non rientra nell'182-quater, comma 1, l. fall., bensì nell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. che richiede l'attestazione del professionista sulla funzionalità del finanziamento stesso alla miglior soddisfazione dei creditori. |