Accordo di ristrutturazione dei debiti: approvazione dei creditori necessaria già al momento della presentazione della domanda

La Redazione
16 Gennaio 2014

Ai fini dell'ammissibilità di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l. fall., (come modificato dal c.d. Decreto Sviluppo, nonché alla luce del nuovo art. 161, comma 6, l. fall.) l'accordo con i creditori costituenti il 60% del ceto creditorio deve essere raggiunto già al momento della presentazione della domanda di omologa, posto che il nuovo sesto comma dell'art. 182-bis l. fall. prevede espressamente la possibilità di richiedere un provvedimento di inizio o di prosecuzione delle azioni esecutive durante la fase transitoria.

Ai fini dell'ammissibilità di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l. fall., (come modificato dal c.d. Decreto Sviluppo, nonché alla luce del nuovo art. 161, comma 6, l. fall.) l'accordo con i creditori costituenti il 60% del ceto creditorio deve essere raggiunto già al momento della presentazione della domanda di omologa, posto che il nuovo sesto comma dell'art. 182-bis l. fall. prevede espressamente la possibilità di richiedere un provvedimento di inizio o di prosecuzione delle azioni esecutive durante la fase transitoria.

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