Accordo di ristrutturazione dei debiti: approvazione dei creditori necessaria già al momento della presentazione della domanda
16 Gennaio 2014
Ai fini dell'ammissibilità di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l. fall., (come modificato dal c.d. Decreto Sviluppo, nonché alla luce del nuovo art. 161, comma 6, l. fall.) l'accordo con i creditori costituenti il 60% del ceto creditorio deve essere raggiunto già al momento della presentazione della domanda di omologa, posto che il nuovo sesto comma dell'art. 182-bis l. fall. prevede espressamente la possibilità di richiedere un provvedimento di inizio o di prosecuzione delle azioni esecutive durante la fase transitoria. |