Uso del trust nella composizione della crisi d’impresa
16 Gennaio 2014
L'organo giudiziario non ha un ruolo volto unicamente all'accertamento dei requisiti formali estrinseci della proposta di concordato, dovendo verificare altresì il possesso sostanziale dei requisiti di ammissibilità alla procedura di concordato, fra i quali la fattibilità del piano quale in concreto percorribile e certificata nella relazione di accompagnamento alla proposta, mentre spetta ai creditori la valutazione sulla convenienza effettiva del piano concordatario. E' lecito l'utilizzo del trust, riguardante beni esterni al patrimonio della società, che contribuisce a garantire il buon esito del concordato preventivo, laddove al commissario giudiziale venga attribuita la funzione di protector. |