Concordato preventivo: il liquidatore può sempre modificare le valutazioni sull’ammissione dei crediti

La Redazione
16 Gennaio 2014

La procedura di concordato preventivo, a differenza di quella fallimentare, non contempla una fase di accertamento dei crediti, pertanto ogni decisioni presa dal Giudice Delegato in fase di ammissione al voto ha natura meramente incidentale e non vincolante.

La procedura di concordato preventivo, a differenza di quella fallimentare, non contempla una fase di accertamento dei crediti, pertanto ogni decisioni presa dal Giudice Delegato in fase di ammissione al voto ha natura meramente incidentale e non vincolante.
Il principio contenuto nell'art. 176 l. fall. secondo cui il giudice ha la possibilità di assumere decisioni provvisorie circa l'ammissione o meno dei crediti, è da ritenersi di ordine generale e quindi applicabile non solo ai crediti contestati.
Non esistendo nel concordato preventivo alcuna fase di verifica dei crediti il liquidatore può, qualora lo ritenga opportuno, sempre modificare le valutazioni espresse circa l'esistenza, la consistenza e il rango chirografario o privilegiato del credito. Il creditore che non si trovi in accordo con le valutazioni del liquidatore può adire, nelle forme ordinarie, l'autorità giudiziaria affinché venga accertato il proprio credito in contraddittorio con la procedura fallimentare.

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