Concordato con riserva e sospensione feriale dei termini

La Redazione
16 Gennaio 2014

Il termine concesso ex art. 161, comma 6, l. fall., ha natura processuale ed è, pertanto, soggetto alla sospensione feriale dei termini ex art. 1 l. n. 742/1969.

Il termine concesso ex art. 161, comma 6, l. fall., ha natura processuale ed è, pertanto, soggetto alla sospensione feriale dei termini ex art. 1 l. n. 742/1969.
Nel caso in cui la domanda di concordato con riserva sia stata presentata in costanza di istruttoria prefallimentare, alla quale invece non si applica la sospensione feriale dei termini, tale inapplicabilità si estende anche al procedimento di concordato preventivo con riserva.

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