Sospensione di contratti bancari pendenti nel concordato con riserva: non serve la convocazione dei contraenti in bonis

La Redazione
16 Gennaio 2014

La norma di cui all'art. 169-bis l. fall., che prevede la facoltà, per il debitore in concordato preventivo, anche con riserva, di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, comporta un sacrifico degli interessi del contraente in bonis, a favore di quelli dell'impresa debitrice e del ceto creditorio. Per questo, la relativa richiesta deve essere adeguatamente motivata, anche se, in caso di richiesta di sospensione, le motivazioni possono essere di ampiezza più limitata.

La norma di cui all'art. 169-bis l. fall., che prevede la facoltà, per il debitore in concordato preventivo, anche con riserva, di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, comporta un sacrifico degli interessi del contraente in bonis, a favore di quelli dell'impresa debitrice e del ceto creditorio. Per questo, la relativa richiesta deve essere adeguatamente motivata, anche se, in caso di richiesta di sospensione, le motivazioni possono essere di ampiezza più limitata.

Nel caso di mera sospensione di un contratto pendente, ex art. 169-bis l. fall., in corso di concordato preventivo con riserva, il Tribunale non ritiene necessario convocare i contraenti in bonis, in quanto la sospensione è facoltà consentita al debitore per un periodo di tempo limitato, con conseguente sacrificio limitato del creditore.

Sullo stesso argomento leggi anche:
Corte d'Appello di Milano - 8 agosto 2013
Tribunale di Novara - 4 aprile 2013

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