Concordato preventivo: misura e natura privilegiata di un credito nella fase post omologa

La Redazione
16 Gennaio 2014

Mancando nel concordato preventivo una fase di accertamento dei crediti, in caso di un contrasto post omologa sulla misura e sulla natura privilegiata o meno di un credito, ogni relativa discussione e decisione definitiva è rimessa al giudice ordinario, atteso che, per un verso, anche la valutazione del G.D. in sede di votazione non è preclusiva ma ha effetti meramente incidentali e che, per altro, una volta che la procedura di concordato preventivo si è esaurita con il decreto di omologazione, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli ovvero dal debitore e che attengono alla esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono pertanto materia di un ordinario giudizio di cognizione.

Mancando nel concordato preventivo una fase di accertamento dei crediti, in caso di un contrasto post omologa sulla misura e sulla natura privilegiata o meno di un credito, ogni relativa discussione e decisione definitiva è rimessa al giudice ordinario, atteso che, per un verso, anche la valutazione del G.D. in sede di votazione non è preclusiva ma ha effetti meramente incidentali e che, per altro, una volta che la procedura di concordato preventivo si è esaurita con il decreto di omologazione, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli ovvero dal debitore e che attengono alla esecuzione del concordato danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono pertanto materia di un ordinario giudizio di cognizione.

Il pagamento per Iva connesso al compenso professionale, essendo la funzione dello stesso del tutto estranea alla causa di prelazione del detto compenso e dovendosi ritenere l'adempimento del tributo meramente collegato all'onorario, fa sì che, unitamente alla considerazione della natura eccezionale delle disposizioni che riconoscono il meccanismo della prededuzione, non possa accordarsi quest'ultima al credito tributario sopra indicato.

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