Concordato con continuità aziendale e compatibilità con l’affitto d’azienda
16 Gennaio 2014
Le disposizioni speciali in tema di continuità concordataria di cui al novellato art. 186-bis l.fall. (in primis predisposizione di un piano industriale, speciale attestazione, ecc…) in tanto si giustificano in quanto la debitrice prospetti la permanenza di un rischio di impresa su cui i creditori sono chiamati ad esprimere il proprio voto. Laddove invece, come nella fattispecie in esame, la continuazione dell'attività è in capo ad un soggetto giuridico diverso, che si è impegnato a pagare un canone fisso, si dovrà eventualmente discutere della solvibilità dell'affittuaria o delle garanzie da questa prestate (o meno) ma all'interno di uno schema concordatario e causale puramente liquidatorio (nella specie il contratto di affitto d'azienda era stato concluso ante deposito della proposta di concordato).
Nel concordato liquidatorio con risanamento indiretto la relazione del professionista attestatore deve affrontare sia la congruità del canone di affitto pattuito inter partes, che il valore dell'azienda, precisando i criteri e la metodologia adottati, nonchè la solvibilità dell'affittuaria. |