Fallimento: imprese in crisi e deroghe al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda

La Redazione
16 Gennaio 2014

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 47 l. 428/90 distingue i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale ai sensi della l. 675/77 dalle altre ipotesi di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo), di liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. 270/99. Nel caso di grave crisi aziendale è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l'art. 2112 c.c. a condizione che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione. Nel secondo caso è possibile derogare all'art. 2112 c.c. qualora sia stipulato un accordo che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione.

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 47 l. 428/90 distingue i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale ai sensi della l. 675/77 dalle altre ipotesi di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo), di liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. 270/99. Nel caso di grave crisi aziendale è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l'art. 2112 c.c. a condizione che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione. Nel secondo caso è possibile derogare all'art. 2112 c.c. qualora sia stipulato un accordo che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione.

Al fine del mantenimento dei diritti dei lavoratori come previsti ai sensi dell'art. 2112 c.c., il nuovo comma 4-bis dell'art. 47, L. 428/90 distingue i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale ai sensi della L. 675/77 dalle ipotesi di procedura concorsuale (fallimento e concordato preventivo), di liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi di cui al D. Lgs. 270/90. Nel caso di grave crisi aziendale è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l'art. 2112 c.c., a condizione che si preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione. Negli altri casi è possibile derogare alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c. qualora sia stipulato un accordo che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione.

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