Atti in frode ai creditori e improcedibilità del concordato preventivo
16 Gennaio 2014
Deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 173 l. fall., il concordato preventivo nel quale il debitore abbia posto in essere operazioni fittizie, quali l'inserimento di inesistenti crediti Iva e fiscali, alterando in maniera rilevante il bilancio, in quanto ciò costituisce atto in frode ai creditori. Deve essere dichiarato improcedibile un concordato preventivo fondato sulla cessione di azienda a terzi come unica possibilità di conservazione dell'avviamento aziendale, se l'acquirente comunica di non voler procedere all'acquisto, in quanto ciò comporta il venir meno di un elemento sostanziale della proposta concordataria e della fattibilità del piano. |