Contratti pendenti nel concordato con riserva: applicabilità dell’art. 169-bis e giudizio del Tribunale in sede autorizzativa

La Redazione
16 Gennaio 2014

Il debitore può chiedere l'autorizzazione a sciogliere o a sospendere un contratto pendente ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. anche nella fase di concordato con riserva. Nel primo caso, è necessaria l'allegazione dei contenuti essenziali della proposta e del piano di concordato, accompagnati da una prima relazione del professionista che attesti la veridicità e la fattibilità di quanto prospettato. Nel secondo caso, è sufficiente la rappresentazione dei termini del piano che verrà sottoposto ai creditori.

Il debitore può chiedere l'autorizzazione a sciogliere o a sospendere un contratto pendente ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. anche nella fase di concordato con riserva. Nel primo caso, è necessaria l'allegazione dei contenuti essenziali della proposta e del piano di concordato, accompagnati da una prima relazione del professionista che attesti la veridicità e la fattibilità di quanto prospettato. Nel secondo caso, è sufficiente la rappresentazione dei termini del piano che verrà sottoposto ai creditori.

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