Concordato: scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169-bis l. fall

La Redazione
16 Gennaio 2014

Il presupposto per disporre lo scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l. fall. è dato dalla coerenza della cessazione di efficacia dei rapporti contrattuali con il piano al fine di assicurare una maggior par condicio creditorum, sicché si rende necessario per il tribunale attendere il deposito del piano nella sua completezza, all'interno del quale il creditore darà conto della dettagliata incidenza sulla proposta concordataria di ogni singolo contratto e indicherà tra le poste passive l'eventuale importo determinato a titolo di indennizzo in favore dei contraenti in bonis.

Il presupposto per disporre lo scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l. fall. è dato dalla coerenza della cessazione di efficacia dei rapporti contrattuali con il piano al fine di assicurare una maggior par condicio creditorum, sicché si rende necessario per il tribunale attendere il deposito del piano nella sua completezza, all'interno del quale il creditore darà conto della dettagliata incidenza sulla proposta concordataria di ogni singolo contratto e indicherà tra le poste passive l'eventuale importo determinato a titolo di indennizzo in favore dei contraenti in bonis.

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