Concordato preventivo, consistenza del credito e soddisfacimento dei creditori

La Redazione
16 Gennaio 2014

Posto che uno dei fondamenti causali del concordato preventivo deve rinvenirsi nel “riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”, nel senso che la proposta concordataria deve inderogabilmente prevedere una misura minima di soddisfacimento di tutti i creditori, deve ritenersi che il venir meno della causa del contratto, sindacabile dal tribunale anche in sede di procedimento di revoca del concordato, si verifica proprio quando, pur in presenza di una proposta che preveda forme di pagamento dei creditori, vi siano fondati dubbi, sulla scorta degli elementi apportati dai commissari giudiziali, circa la possibilità che i creditori vengano soddisfatti.

Posto che uno dei fondamenti causali del concordato preventivo deve rinvenirsi nel “riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”, nel senso che la proposta concordataria deve inderogabilmente prevedere una misura minima di soddisfacimento di tutti i creditori, deve ritenersi che il venir meno della causa del contratto, sindacabile dal tribunale anche in sede di procedimento di revoca del concordato, si verifica proprio quando, pur in presenza di una proposta che preveda forme di pagamento dei creditori, vi siano fondati dubbi, sulla scorta degli elementi apportati dai commissari giudiziali, circa la possibilità che i creditori vengano soddisfatti (Nella fattispecie, gli accertamenti dei commissari, consentendo di affermare con ragionevole certezza che l'attivo realizzabile non era sufficiente all'integrale pagamento dei creditori privilegiati lasciando privi di attribuzione patrimoniale tutto il ceto creditorio chirografario, hanno reso evidente l'irrealizzabilità della causa concreta della procedura; venendo meno una condizione di ammissibilità, il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.f. la revoca del concordato preventivo).

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