Contratti pendenti nel concordato preventivo con riserva: esclusione dello scioglimento e ammissibilità della sospensione

La Redazione
16 Gennaio 2014

La norma di cui all'art. 169-bis l. fall. si applica al preconcordato solo per la parte in cui prevede la sospensione dei contratti pendenti, che non ha effetti definitivi.

La norma di cui all'art. 169-bis l. fall. si applica al preconcordato solo per la parte in cui prevede la sospensione dei contratti pendenti, che non ha effetti definitivi.
La norma è inapplicabile ai contratti di mutuo e anticipazione bancaria, mancando la reciprocità sinallagmatica delle prestazioni ineseguite.

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