Concordato: l’attestatore che non verifica la veridicità dei dati aziendali non ha diritto al compenso per il suo operato

La Redazione
16 Gennaio 2014

Il rapporto che viene ad instaurarsi tra il professionista attestatore e la società ha natura contrattuale e conseguentemente il riconoscimento di un compenso è sinallagmaticamente correlato all'adempimento delle prestazioni inerenti all'incarico, cosicché grava sull'attestatore l'onere di dimostrare di avere correttamente esercitato la propria funzione.

Il rapporto che viene ad instaurarsi tra il professionista attestatore e la società ha natura contrattuale e conseguentemente il riconoscimento di un compenso è sinallagmaticamente correlato all'adempimento delle prestazioni inerenti all'incarico, cosicché grava sull'attestatore l'onere di dimostrare di avere correttamente esercitato la propria funzione.

La ristrettezza del tempo a disposizione non può in alcun modo giustificare la sommarietà e la superficialità degli accertamenti, così come l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e il conseguente giudizio di fattibilità del piano concordatario non possono essere fondati su un'apodittica ricezione dei dati ricavabili dalle scritture contabili dell'impresa proponente.

Se l'incarico professionale conferito non risulta correttamente adempiuto nessun compenso può essere riconosciuto al professionista attestatore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.