Concordato preventivo con riserva – Falcidiabilità dell’Iva e transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall.

La Redazione
16 Gennaio 2014

E' ammissibile una proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., che preveda il pagamento parziale dell'Iva: la disposizione di cui all'art. 182-ter, comma 1, l. fall., opera esclusivamente quando l'imprenditore voglia, e soprattutto possa, avvalersi dei vantaggi dell'istituto della transazione fiscale (quali il c.d. consolidamento del debito tributario e l'estinzione dei giudizi pendenti) avendone le risorse.

E' ammissibile una proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., che preveda il pagamento parziale dell'Iva: la disposizione di cui all'art. 182-ter, comma 1, l. fall., opera esclusivamente quando l'imprenditore voglia, e soprattutto possa, avvalersi dei vantaggi dell'istituto della transazione fiscale (quali il c.d. consolidamento del debito tributario e l'estinzione dei giudizi pendenti) avendone le risorse.

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