Inammissibilità della domanda di concordato per incompletezza della relazione attestatrice
16 Gennaio 2014
Anche se al Tribunale è preclusa ogni valutazione sul merito della proposta concordataria, in base al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (sent. S.U. n. 1521/2013) per cui può essere accertata unicamente la fattibilità giuridica e non anche quella economica, tuttavia permane in capo al giudice il compito di verificare la causa concreta del concordato, al fine di garantire che il successivo giudizio dei creditori venga espresso correttamente, e a tale scopo rientra nei poteri del Tribunale quello di delibare la correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista attestatore a sostegno del suo giudizio di fattibilità. Deve essere dichiarata inammissibile una domanda di concordato preventivo, qualora il giudizio di fattibilità del piano, formulato dal professionista nominato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., si riveli incompleto e insufficiente, come nell'ipotesi in cui l'attestatore non abbia fornito una convincente ricostruzione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità, ma si sia limitato a riportare acriticamente tutte le stime e le conclusioni già esposte nel piano dal perito nominato dall'imprenditore, così venendo meno alle funzioni imposte dalla sua posizione di terzietà e indipendenza.
|