Concordato con riserva – sospensione feriale dei termini

La Redazione
17 Gennaio 2014

Il termine concesso ex art. 161, comma 6, l. fall., al debitore che presenti una domanda di concordato con riserva è soggetto alla sospensione feriale dei termini, atteso che, ai sensi dell'art. 36-bis l. fall. nell'ambito della legge fallimentare riformata, non sono soggetti a sospensione feriale i soli termini previsti per i reclami ex artt. 26 e 36 l. fall.

Il termine concesso ex art. 161, comma 6, l. fall., al debitore che presenti una domanda di concordato con riserva è soggetto alla sospensione feriale dei termini, atteso che, ai sensi dell'art. 36-bis l. fall. nell'ambito della legge fallimentare riformata, non sono soggetti a sospensione feriale i soli termini previsti per i reclami ex artt. 26 e 36 l. fall.

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