La valutazione del commissario giudiziale ex art. 172 l. fall. attiene esclusivamente la veridicità dei fatti allegati

La Redazione
17 Gennaio 2014

L'informativa destinata ai creditori redatta dal commissario giudiziale ex art. 172 l. fall. non deve consistere in una minuziosa e dettagliata disamina degli eventi che hanno causato la situazione di dissesto del debitore.

L'informativa destinata ai creditori redatta dal commissario giudiziale ex art. 172 l. fall. non deve consistere in una minuziosa e dettagliata disamina degli eventi che hanno causato la situazione di dissesto del debitore. Onere del commissario giudiziale è solamente quello di verificare la veridicità o meno del quadro gestionale e contabile, salvo che non ravvisi la commissione di illeciti, nel qual caso dovrà darne immediata denuncia al Tribunale. Assume, invece, competenze indagatorie nelle verifiche riguardanti i criteri gestionali che dovrebbero assicurare l'attivo concordatario e nella valutazione delle poste addotte a voce attiva in esito alle attività liquidatorie.

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