Fallibilità della società in house

La Redazione
17 Gennaio 2014

Anche le società c.d. in house, che si differenziano dalle altre società in mano pubblica per la sostanziale coincidenza soggettiva tra ente pubblico ed ente societario, sono soggette alla disciplina civilistica e, in particolare, a quella concorsuale, con la conseguenza che può essere affermato, anche per tali soggetti, il principio generale della fallibilità delle società partecipate.

Anche le società c.d. in house, che si differenziano dalle altre società in mano pubblica per la sostanziale coincidenza soggettiva tra ente pubblico ed ente societario, sono soggette alla disciplina civilistica e, in particolare, a quella concorsuale, con la conseguenza che può essere affermato, anche per tali soggetti, il principio generale della fallibilità delle società partecipate.

La normativa sulle società partecipate da enti pubblici ha carattere speciale e frammentario e non può assumere una valenza tale da costituire un sistema a sé stante. Anche la sentenza n. 26283/2013 della Cassazione, che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti sulle società c.d. in house, stante la responsabilità erariale degli amministratori, ha valenza esclusivamente settoriale.
Deve, pertanto, ritenersi che in caso di crisi, anche la società in house sia soggetta alla normativa concorsuale.

Contra:
Tribunale di Verona - 19 dicembre 2013

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