Revoca del concordato ex art. 173 – Fattibilità giuridica – Valutazioni del commissario giudiziale

La Redazione
17 Gennaio 2014

Il commissario giudiziale è organo della procedura di concordato preventivo e legittimato a segnalare al Tribunale l'eventuale sussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall., ma non essendo portatore di alcun interesse giuridico proprio che lo legittimi ad assumere conclusioni e formulare istanze, la sua costituzione in giudizio, nel procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, non è necessaria né prevista dalla legge.

Il commissario giudiziale è organo della procedura di concordato preventivo e legittimato a segnalare al Tribunale l'eventuale sussistenza di fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 173 l. fall., ma non essendo portatore di alcun interesse giuridico proprio che lo legittimi ad assumere conclusioni e formulare istanze, la sua costituzione in giudizio, nel procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, non è necessaria né prevista dalla legge.

Le valutazioni del commissario giudiziale circa la realizzabilità economica del compendio mobiliare e immobiliare offerto dal debitore nel piano attengono alla fattibilità economica della proposta e devono, pertanto, essere segnalate ai creditori, ai fini della manifestazione del voto. Tali valutazioni, se indirizzate al Tribunale, non possono giustificare la revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall.

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