Concordato in continuità e affitto d’azienda: compatibilità
17 Gennaio 2014
La disciplina sulla continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis l. fall. è applicabile anche in caso di affitto d'azienda, in quanto l'attività imprenditoriale non cessa per effetto dell'affitto, e la qualifica di imprenditore permane in capo non solo a chi conceda, ma anche a chi abbia concesso prima della presentazione del ricorso, in affitto l'azienda oggetto dell'impresa. Lo spartiacque tra concordato liquidatorio e con continuità aziendale, secondo il nuovo disegno introdotto dal c.d."Decreto Sviluppo" (d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012) è infatti di tipo oggettivo e non soggettivo: ciò che conta è che l'azienda sia in esercizio (non importa se ad opera dell'imprenditore stesso o di un terzo) tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del suo successivo trasferimento (cui essa dev'essere dichiaratamente destinata), apparendo in tal caso incontestabile che il rischio d'impresa continui a gravare, seppur indirettamente, sul soggetto in concordato e che l'andamento dell'attività incida, in ultima analisi, sulla fattibilità del piano. |