Il caso Richard Ginori e la fattibilità del piano

La Redazione
17 Gennaio 2014

L'attestazione di fattibilità del piano di concordato, quale elemento essenziale, della relazione del professionista ex art. 161, comma 3, l. fall. ai fini dell'apertura della procedura di concordato preventivo deve avere riguardo alle modalità che il debitore descrive e prevede per la realizzazione della soddisfazione del ceto creditorio, onde valutarne la concreta attuabilità, dando garanzia all'organo giudiziario della fondatezza della analisi compiuta dal debitore sui dati di attivo e passivo e della conseguente e correlata ragionevole certezza che quanto previsto come metodologia di realizzazione dell'attivo e quantificazione di soddisfazione del ceto creditorio, non sia solo di “possibilità” o “probabilità” ma si concretizzi effettivamente nei modi e nei tempi previsti.

L'attestazione di fattibilità del piano di concordato, quale elemento essenziale, della relazione del professionista ex art. 161, comma 3, l. fall. ai fini dell'apertura della procedura di concordato preventivo deve avere riguardo alle modalità che il debitore descrive e prevede per la realizzazione della soddisfazione del ceto creditorio, onde valutarne la concreta attuabilità, dando garanzia all'organo giudiziario della fondatezza della analisi compiuta dal debitore sui dati di attivo e passivo e della conseguente e correlata ragionevole certezza che quanto previsto come metodologia di realizzazione dell'attivo e quantificazione di soddisfazione del ceto creditorio, non sia solo di “possibilità” o “probabilità” ma si concretizzi effettivamente nei modi e nei tempi previsti.

Il giudizio di fattibilità deve essere positivo con riferimento al momento in cui viene rilasciata l'attestazione e non può essere subordinato al verificarsi di eventi futuri ed incerti in quanto il tribunale ed i creditori devono poter fare affidamento su fatti certi e sui quali possono fondatamente valutare la soddisfazione dei crediti.

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