Concordato di gruppo: ammissibilità, competenza territoriale e rapporti con il procedimento prefallimentare

La Redazione
17 Gennaio 2014

È ammissibile, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto il profilo procedimentale, la presentazione da parte di più società appartenenti allo stesso gruppo di una proposta di concordato preventivo e di un piano nel segno della unitarietà, intesa nel senso dello stretto collegamento negoziale necessario fra le proposte rispettivamente promananti da ciascuna società e da questa rivolte ai propri creditori, purché la proposta unitaria avanzata dai soggetti componenti il gruppo tenga separati i componenti dell'attivo e quelli del passivo di ciascuna persona giuridica da quelli delle altre e, in riferimento a proposta di concordato con cessione dei beni (nel senso lato in cui tale modalità di ristrutturazione dei debiti viene intesa dall'art. 160, lett. a), l. fall.), preveda la disposizione a favore dei creditori di ciascuna società (e solo di costoro) di tutti gli elementi costituenti il patrimonio di questa; è inammissibile, per contro, la proposta unitaria di concordato da parte di società fra loro collegate da vincolo di direzione e controllo che preveda l'attribuzione ai creditori di ciascuna società solo di parte del patrimonio di questa.

È ammissibile, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto il profilo procedimentale, la presentazione da parte di più società appartenenti allo stesso gruppo di una proposta di concordato preventivo e di un piano nel segno della unitarietà, intesa nel senso dello stretto collegamento negoziale necessario fra le proposte rispettivamente promananti da ciascuna società e da questa rivolte ai propri creditori, purché la proposta unitaria avanzata dai soggetti componenti il gruppo tenga separati i componenti dell'attivo e quelli del passivo di ciascuna persona giuridica da quelli delle altre e, in riferimento a proposta di concordato con cessione dei beni (nel senso lato in cui tale modalità di ristrutturazione dei debiti viene intesa dall'art. 160, lett. a), l. fall.), preveda la disposizione a favore dei creditori di ciascuna società (e solo di costoro) di tutti gli elementi costituenti il patrimonio di questa; è inammissibile, per contro, la proposta unitaria di concordato da parte di società fra loro collegate da vincolo di direzione e controllo che preveda l'attribuzione ai creditori di ciascuna società solo di parte del patrimonio di questa.

In tema di concordato c.d. di gruppo, solo l'omologazione dei concordati di tutte le società interessate consente la formazione di un consenso soggettivamente complesso sulla proposta e la fattibilità del piano unitario predisposto, mentre l'eventuale impedimento alla omologazione del concordato anche per una delle società costituisce ex se impedimento alla omologazione del concordato di ciascuna delle altre società del gruppo.

L'esistenza di un rapporto di gruppo in senso stretto tra diverse società non determina il venir meno della autonoma personalità giuridica e dell'autonoma qualità di imprenditore di ciascuna società che solo con il proprio patrimonio risponde esclusivamente dei propri debiti; con la conseguenza che l'accertamento dello stato di insolvenza non può che riferirsi alla sola situazione economica della società nei confronti della quale lo stesso è sollecitato, nonostante il controllo cui la stessa è assoggettata.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. fall. (disposizione avente contenuto analogo a quella dettata dall'art. 161, comma 1, l. fall. in materia di concordato preventivo), la competenza per la dichiarazione di fallimento appartiene al tribunale del luogo ove, secondo le iscrizioni eseguite nel registro delle imprese, si trova la sede (c.d. “sede legale”) della società medesima al momento del deposito del ricorso contenente la sollecitazione a tale dichiarazione, dovendosi presumere che nello stesso luogo si trovi anche la sede effettiva (la “sede principale dell'impresa”, menzionata dalla citata disposizione di legge), salva la prova del contrario di cui è onerata la parte che afferma la competenza di un tribunale diverso da quello adito sulla base delle iscrizioni in questione.

Per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa ovvero organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo in cui si svolge l'attività di produzione, qualora non coincida con quello in cui si svolge l'attività di organizzazione dell'impresa.

In ossequio al divieto (imposto dall'art. 168, comma 1, l. fall.) di inizio di azioni esecutive sul patrimonio del debitore nel periodo compreso fra il giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso e quello di acquisto di efficacia definitiva del decreto di omologazione del concordato preventivo, l'emissione del decreto dichiarativo dell'apertura della procedura di concordato preventivo determina l'arresto temporaneo di ogni decisione relativa alle istanze di fallimento pendenti nei confronti del debitore, in ragione della necessità di attendere una decisione (l'eventuale omologazione del concordato preventivo) in concreto preclusiva della decisione sul merito delle istanze medesime, ovvero decisioni (eventuali inammissibilità della domanda o rigetto di quella di omologazione) che l'esame del merito di tali istanze consentiranno.

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