La valutazione dell’inadempimento, causa della risoluzione del concordato preventivo, deve riguardare gli aspetti meramente oggettivi
17 Gennaio 2014
Ai fini della risoluzione del concordato preventivo ex art. 186, comma 2, l. fall., rileva il solo dato oggettivo dell'inadempimento, ossia il suo grado di gravità, indipendentemente da eventuali componenti soggettive quali la colpa, l'imputabilità dei fatti al debitore e l'interesse soggettivo. |