La valutazione dell’inadempimento, causa della risoluzione del concordato preventivo, deve riguardare gli aspetti meramente oggettivi

La Redazione
17 Gennaio 2014

Ai fini della risoluzione del concordato preventivo ex art. 186, comma 2, l. fall., rileva il solo dato oggettivo dell'inadempimento, ossia il suo grado di gravità, indipendentemente da eventuali componenti soggettive quali la colpa, l'imputabilità dei fatti al debitore e l'interesse soggettivo.

Ai fini della risoluzione del concordato preventivo ex art. 186, comma 2, l. fall., rileva il solo dato oggettivo dell'inadempimento, ossia il suo grado di gravità, indipendentemente da eventuali componenti soggettive quali la colpa, l'imputabilità dei fatti al debitore e l'interesse soggettivo.
La norma suddetta fa infatti un parziale richiamo all'art. 1455 c.c. (“importanze dell'inadempimento”) , escludendo, volontariamente, l'inciso finale “nell'interesse dell'altra parte”; in quanto, pur avendo ormai assunto natura contrattuale, il concordato preventivo non perde la sua rilevanza pubblicistica che è alla base della conseguenza propria di tale procedura concorsuale: l'esdebitazione del non pagato.

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