Il pagamento di debiti anteriori senza autorizzazioni determina l’arresto del concordato solo se comporta un pregiudizio dei creditori

La Redazione
17 Gennaio 2014

La violazione del divieto, contenuto nell'art. 167, comma 2, l. fall., di compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza autorizzazione (in specie pagamento di debiti anteriori alla proposta concordataria) non può determinare ex se l'improcedibilità della domanda di concordato.

La violazione del divieto, contenuto nell'art. 167, comma 2, l. fall., di compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza autorizzazione (in specie pagamento di debiti anteriori alla proposta concordataria) non può determinare ex se l'improcedibilità della domanda di concordato.

Nel caso di riscontrata insussistenza in concreto degli atti frodatori indicati dall'art. 173 l. fall., richiamato dall'art. 161, comma 6, l. fall. (nel testo risultate dalla modificazione recata dal d.l. n. 69 del 2013 convertito con legge n. 98 del 2013), non sussistono i presupposti per dichiarare improcedibile la domanda di autorizzazione.

Il pagamento di debiti preesistenti in favore di determinati soggetti, effettuato senza autorizzazione del Giudice delegato dal debitore, nel corso di una procedura di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., può giustificare l'applicabilità dell'art. 173 solo se da tale atto sia derivato un pregiudizio per i creditori.

Le condotte indicate dall'art. 173 l. fall. sono tutte caratterizzate da frode in danno ai creditori, pertanto non può essere disposta la revoca dell'ammissione al concordato preventivo nel caso in cui il debitore abbia compiuto, senza autorizzazione del Tribunale, dei pagamenti parziali di debiti anteriori, in favore di determinati soggetti, dai quali sia derivato un vantaggio per i creditori concorsuali.

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