Fallimento: spetta al debitore provare l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati
17 Gennaio 2014
Nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, qualora dagli atti di giudizio non risulti provata la sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 l. fall., incombe sul debitore convenuto in giudizio l'onere di provare l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati. |