Fallimento: spetta al debitore provare l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati

La Redazione
17 Gennaio 2014

Nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, qualora dagli atti di giudizio non risulti provata la sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 l. fall., incombe sul debitore convenuto in giudizio l'onere di provare l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati.

Nell'ambito di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, qualora dagli atti di giudizio non risulti provata la sussistenza della condizione di procedibilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 l. fall., incombe sul debitore convenuto in giudizio l'onere di provare l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati.
La soglia di fallibilità di cui all'art. 15 l. fall. può operare anche a dispetto dell'avvenuto accertamento dello stato di insolvenza, ossia dopo che il creditore abbia provato il fatto costitutivo della pretesa, atteggiandosi alla stregua di un fatto impeditivo negativo, la cui prova spetta pertanto al debitore convenuto in giudizio.

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