Fallimento e concordato preventivo: rapporti tra procedure

La Redazione
17 Gennaio 2014

In caso di contemporanea pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento e di procedimento di concordato preventivo il Tribunale può dare precedenza all'istanza di fallimento proposta dal creditore solo qualora la domanda di concordato non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 l.fall., configuri un evidente abuso dello strumento concordatario, o infine pregiudichi, in modo definitivo e concreto, una più proficua liquidazione fallimentare in danno della massa dei creditori.

In caso di contemporanea pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento e di procedimento di concordato preventivo il Tribunale può dare precedenza all'istanza di fallimento proposta dal creditore solo qualora la domanda di concordato non sia rituale e completa, ai sensi degli artt. 160 e 161 l.fall., configuri un evidente abuso dello strumento concordatario, o infine pregiudichi, in modo definitivo e concreto, una più proficua liquidazione fallimentare in danno della massa dei creditori.

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