Concordato: abuso di diritto se vi è uso distorto dello strumento di composizione della crisi d’impresa

La Redazione
17 Gennaio 2014

La presentazione della domanda di concordato in bianco, cui si riconnette l'implicita rinuncia alla domanda di concordato preventivo precedentemente depositata, costituisce un abuso del diritto al ricorso alla composizione negoziale della crisi in quanto volta ad evitare l'ineluttabile conseguenza del mancato raggiungimento delle maggioranze nella procedura concordataria e, comunque, l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente ingiustificato pregiudizio del diritto del creditore istante, titolare a sua volta di un interesse giuridicamente tutelato alla declaratoria di fallimento in assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato originariamente proposto .

La presentazione della domanda di concordato in bianco, cui si riconnette l'implicita rinuncia alla domanda di concordato preventivo precedentemente depositata, costituisce un abuso del diritto al ricorso alla composizione negoziale della crisi in quanto volta ad evitare l'ineluttabile conseguenza del mancato raggiungimento delle maggioranze nella procedura concordataria e, comunque, l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente ingiustificato pregiudizio del diritto del creditore istante, titolare a sua volta di un interesse giuridicamente tutelato alla declaratoria di fallimento in assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato originariamente proposto.

Deve essere qualificata come illegittima e, se attuata attraverso il ricorso ad uno strumento previsto dalla legge, quale abuso del diritto, qualsiasi condotta volta ad impedire che un procedimento di concordato preventivo inammissibile o soggetto a revoca si concluda secondo le modalità previste dalla legge fallimentare, ossia con una sentenza dichiarativa di fallimento che, in presenza di istanza proveniente dai creditori o dal Pubblico Ministero, si accompagna al decreto di revoca.
Tale deve essere qualificata la revoca della domanda di concordato, proposta dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze, ovvero nel corso di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 173 l. fall.

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