Legittimazione del commissario giudiziale all'esercizio in sede civile dell’azione di responsabilità
La Redazione
17 Gennaio 2014
Il commissario giudiziale è legittimato, in luogo dei creditori, a far valere, in sede civile, a titolo di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il danno patrimoniale conseguenza di fatti, anche di natura omissiva, commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, sussumibili sotto la previsione di cui all'art. 236 l. fall.
Il commissario giudiziale è legittimato, in luogo dei creditori, a far valere, in sede civile, a titolo di illecito extracontrattuale exart. 2043 c.c., il danno patrimoniale conseguenza di fatti, anche di natura omissiva, commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, sussumibili sotto la previsione di cui all'art. 236 l. fall. Secondo quanto dispongono, infatti, gli artt. 236, 236-bis e 240 l. fall., al commissario giudiziale spetta il potere di chiedere, nel processo penale, il risarcimento di un danno patrimoniale derivante dalle condotte illecite sanzionate dagli artt. 236 e 236-bis, perlomeno in rappresentanza dei creditori. Se esiste, pertanto, tale potere-dovere del commissario giudiziale di costituirsi parte civile nel processo penale per i succitati reati, allo stesso modo potrà far valere, sempre in rappresentanza degli interessi dei creditori, lo stesso danno patrimoniale in sede civile.
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