Trust e transazione fiscale nella proposta di concordato preventivo
17 Gennaio 2014
Essendo la finalità del trust l'immissione di nuova finanza, tale istituto è da ritenersi ammissibile, in una procedura di concordato preventivo avente natura liquidatoria, anche se il ricavato del bene su cui è stato posto il vincolo di destinazione andrà a soddisfare i creditori derogando all'ordine dettato dalle cause legittime di prelazione. La regola, dettata all'art. 182-ter l. fall., che dispone la non falcidiabilità dell'IVA ha natura eccezionale e pertanto richiede un'interpretazione restrittiva. |