Trust e transazione fiscale nella proposta di concordato preventivo

La Redazione
17 Gennaio 2014

Essendo la finalità del trust l'immissione di nuova finanza, tale istituto è da ritenersi ammissibile, in una procedura di concordato preventivo avente natura liquidatoria, anche se il ricavato del bene su cui è stato posto il vincolo di destinazione andrà a soddisfare i creditori derogando all'ordine dettato dalle cause legittime di prelazione.

Essendo la finalità del trust l'immissione di nuova finanza, tale istituto è da ritenersi ammissibile, in una procedura di concordato preventivo avente natura liquidatoria, anche se il ricavato del bene su cui è stato posto il vincolo di destinazione andrà a soddisfare i creditori derogando all'ordine dettato dalle cause legittime di prelazione.

La regola, dettata all'art. 182-ter l. fall., che dispone la non falcidiabilità dell'IVA ha natura eccezionale e pertanto richiede un'interpretazione restrittiva.
La natura eccezionale della norma è dovuta, anzitutto, al dato letterale dell'art. 182 ter l. fall. il quale nella prima parte, dove si ammette un pagamento parziale dei tributi, riferisce espressamente anche agli accessori, mentre nella seconda parte, relativa ai debiti da IVA, non vi è alcuna menzione agli accessori. Inoltre deriva dalla stessa ratio della norma per cui le risorse destinate all'Unione Europea sono intangibili.

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