Concordato straordinario nella prospettiva della conservazione dell’impresa – la realizzazione di un giusto equilibrio tra interessi contrapposti
17 Gennaio 2014
In sede di omologa del concordato proposto da un'impresa in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, il Tribunale è chiamato a operarne una valutazione anche nel merito, tenendo nel debito conto tutte le circostanze del caso concreto e i diversi interessi coinvolti. Il proponente del concordato straordinario deve individuare dei criteri ragionevoli sulla base dei quali graduare il soddisfacimento delle diverse categorie dei creditori e il Tribunale ha il compito di accertare non solo la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e delle attività imprenditoriali, ma anche che il sacrificio imposto ai creditori sia strettamente funzionale al raggiungimento del fine della ristrutturazione, affinché l'impresa sia in grado di recuperare in un tempo congruo un rapporto fisiologico tra costi e ricavi. Le norme dettate in materia di concordato fallimentare possono ritenersi applicabili in sede di concordato straordinario solo quando risultino compatibili con gli scopi di questo.
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