Concordato straordinario nella prospettiva della conservazione dell’impresa – la realizzazione di un giusto equilibrio tra interessi contrapposti

La Redazione
17 Gennaio 2014

In sede di omologa del concordato proposto da un'impresa in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, il Tribunale è chiamato a operarne una valutazione anche nel merito, tenendo nel debito conto tutte le circostanze del caso concreto e i diversi interessi coinvolti.

In sede di omologa del concordato proposto da un'impresa in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, il Tribunale è chiamato a operarne una valutazione anche nel merito, tenendo nel debito conto tutte le circostanze del caso concreto e i diversi interessi coinvolti.

Il proponente del concordato straordinario deve individuare dei criteri ragionevoli sulla base dei quali graduare il soddisfacimento delle diverse categorie dei creditori e il Tribunale ha il compito di accertare non solo la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico e delle attività imprenditoriali, ma anche che il sacrificio imposto ai creditori sia strettamente funzionale al raggiungimento del fine della ristrutturazione, affinché l'impresa sia in grado di recuperare in un tempo congruo un rapporto fisiologico tra costi e ricavi.

Le norme dettate in materia di concordato fallimentare possono ritenersi applicabili in sede di concordato straordinario solo quando risultino compatibili con gli scopi di questo.
Tale giudizio di compatibilità non può essere esteso all'art. 124 l.fall., il quale se ha senso con riferimento ai principi generali della par condicio creditorum e del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, in quanto presuppongono la destinazione dell'intero patrimonio del debitore al soddisfacimento di tutti i suoi creditori, non può essere utilmente invocato nell'ipotesi di concordato straordinario di ristrutturazione, nel quale ai creditori viene destinata quella parte del patrimonio del debitore che non risulti necessaria alla continuazione dell'attività di impresa.

Nel concordato straordinario, l'obiettivo della ristrutturazione legittima la sottrazione ai creditori di parte (anche consistente) del patrimonio dell'impresa debitrice e, in particolare, del complesso dei beni (intesi in senso giuridico) necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

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