Concordato con riserva – sospensione feriale dei termini
20 Gennaio 2014
Il termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. non ha natura processuale e ad esso non è applicabile la disciplina della sospensione feriale dei termini. L'atto procedimentale con effetti processuali che segna l'avvio del procedimento di concordato preventivo è rappresentato dal deposito del ricorso e non dal deposito della domanda in bianco. Contrasta con la ratio della previsione legislativa di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. la concessione al debitore, che presenti una domanda di concordato con riserva, di ulteriori 45 giorni relativi alla sospensione feriale dei termini. |