Concordato in amministrazione straordinaria: omologazione
20 Gennaio 2014
In materia di amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999, nell'ipotesi in cui venga sollevata opposizione all'omologazione del concordato, l'ampiezza del giudizio affidato al Tribunale in sede di omologa - ordinariamente limitato alla verifica della regolarità della procedura ex art. 129, comma 4, l. fall - è destinato ad estendersi alla valutazione di merito delle censure esposte dai creditori opponenti, tanto più nell'ipotesi in cui la procedura non sia volta alla conservazione dell'attività d'impresa ma all'eliminazione della stessa dal mercato mediante la liquidazione di ogni cespite attivo. In considerazione della particolare rilevanza della prosecuzione dell'attività d'impresa sotto il profilo collettivo, risulta plausibile che l'interesse pubblico sotteso all'amministrazione straordinaria sia perseguito dall'Autorità amministrativa anche con il connesso sacrificio dei concorrenti interessi di creditori; qualora invece il perseguimento dell'interesse pubblico conduca a ritenere necessaria la liquidazione della società in amministrazione straordinaria, sembra ragionevole che il rilievo circa la corrispondenza della soluzione concordataria all'interesse pubblico non esaurisca il novero degli interessi che assumono rilevanza, dovendosi tener conto di quelli espressi dai creditori concorrenti medianti le formali opposizioni all'omologazione giudiziale della proposta di concordato. |