Concordato preventivo in bianco, scioglimento dei contratti pendenti e necessità del contraddittorio

La Redazione
20 Gennaio 2014

L'istanza di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti, ex art. 169-bis l. fall., risulta ammissibile anche nell'ambito del concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l. fall.

L'istanza di sospensione o scioglimento dei contratti pendenti, ex art. 169-bis l. fall., risulta ammissibile anche nell'ambito del concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l. fall.


Lo scioglimento dei contratti in essere, tuttavia, può essere autorizzato solo in contraddittorio con la controparte contrattuale, la quale ha diritto non solo all'indennizzo, previsto dal comma 2 dell'art. 169-bis, commisurato al risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento, ma anche a svolgere le eventuali ragioni di opposizione all'accoglimento della richiesta.

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