Liquidazione del compenso del curatore, nei casi di curatela collegiale e di successivo concordato fallimentare

La Redazione
20 Gennaio 2014

In caso di procedura fallimentare gestita da più curatori contemporaneamente, il compenso da liquidare al collegio dei curatori deve essere unitario, da ripartirsi in misura paritetica.

In caso di procedura fallimentare gestita da più curatori contemporaneamente, il compenso da liquidare al collegio dei curatori deve essere unitario, da ripartirsi in misura paritetica.

Al compenso spettante al curatore per aver realizzato e ripartito un considerevole attivo nella procedura fallimentare, può essere sommato un ulteriore compenso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. 30/2012, per la fase del successivo concordato fallimentare.

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