La nomina dell’ausiliario su richiesta di parte o d'ufficio nel preconcordato

La Redazione
20 Gennaio 2014

Nel caso in cui la domanda di concordato con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., contenga istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e/o relativi allo scioglimento o alla sospensione di contratti in corso di esecuzione, oppure dalla domanda medesima siano desumibili profili di complessità della procedura in ragione della prevista e dichiarata continuazione dell'attività di impresa, il Tribunale, su istanza del ricorrente, o motu proprio al fine assicurare una costante vigilanza sull'attività di impresa, può nominare un organo ausiliario ex art. 68 c.p.c., essendo tale nomina ammissibile in funzione delle informazioni da assumere ex art.161, comma 5, l. fall.

Nel caso in cui la domanda di concordato con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., contenga istanze di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e/o relativi allo scioglimento o alla sospensione di contratti in corso di esecuzione, oppure dalla domanda medesima siano desumibili profili di complessità della procedura in ragione della prevista e dichiarata continuazione dell'attività di impresa, il Tribunale, su istanza del ricorrente, o motu proprio al fine assicurare una costante vigilanza sull'attività di impresa, può nominare un organo ausiliario ex art. 68 c.p.c., essendo tale nomina ammissibile in funzione delle informazioni da assumere ex art.161, comma 5, l. fall.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.