Liquidazione della casa di proprietà del fallito

La Redazione
20 Gennaio 2014

La disposizione di cui all'art. 47, comma 2, l. fall., secondo la quale “la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”, non è da intendersi nel senso che l'immobile destinato ad abitazione del fallito possa essere distratto solo a conclusione della fase di liquidazione.

La disposizione di cui all'art. 47, comma 2, l. fall., secondo la quale “la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”, non è da intendersi nel senso che l'immobile destinato ad abitazione del fallito possa essere distratto solo a conclusione della fase di liquidazione.
A contrario , l'ordine di liquidazione può essere emesso anche prima dell'aggiudicazione, purché sia iniziata la liquidazione di tale bene. Una diversa interpretazione della norma sarebbe causa di un'irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina della liquidazione fallimentare e quella dell'esecuzione individuale contro il fallito avente ad oggetto i medesimi beni contenuta nell'art. 560, comma 3, c.p.c., norma tra l'altro compatibile con il richiamo alla disciplina processualcivilistica contenuta nell'art. 107, comma 2, l. fall.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.