Liquidazione della casa di proprietà del fallito
20 Gennaio 2014
La disposizione di cui all'art. 47, comma 2, l. fall., secondo la quale “la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività”, non è da intendersi nel senso che l'immobile destinato ad abitazione del fallito possa essere distratto solo a conclusione della fase di liquidazione.
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